Di seguito il link alla recente ordinanza della Cassazione Civile, anticipata da una breve introduzione della Dott.ssa Anna Macchione dell’Ufficio Legislativo FNOMCeO, con cui la Corte ha affermato che:
“la determinazione del compenso al professionista col sistema delle vacazioni non comporta affatto che il giudice sia tenuto ad operare una mera moltiplicazione dei compensi unitari stabiliti dalla tariffa per il numero delle vacazioni che l’interessato abbia dimostrato di avere effettuato, ma demanda al giudice di stabilire, con prudente apprezzamento, il numero delle vacazioni che, in considerazione delle difficoltà delle indagini, della loro durata, dell’entità della materia controversa, possono – sempre nei limiti fissati dalla tariffa – essere in concreto riconosciute e attribuite al professionista per l’incarico da lui espletato.”