Il SISMLA richiama l’attenzione del Ministero della Salute in tema di Aggiornamento del DM 2.4.2015 sugli standard Ospedalieri
Il Sindacato Italiano Specialisti di Medicina Legale e delle Assicurazioni invita il Ministero della Salute a una riflessione sul ruolo dello Specialista Medico tramite un interpello al Sottosegretario Dott. A. Costa.
Le attività di Medicina Legale per finalità pubbliche sono inserite nel livello “Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica” all’interno dell’area dei servizi e vengono anche ora svolte all’interno della struttura ospedaliera quali ad esempio i riscontri diagnostici ai sensi dell’articolo 37 del regolamento di Polizia Mortuaria, la partecipazione al collegio per l’accertamento della morte cerebrale, la redazione di pareri in materia di trapianti da vivente
Vista anche la necessità di garantire l’erogazione delle cure in condizioni di appropriatezza, efficacia, efficienza, qualità e sicurezza non può essere dimenticata un altro Livello Essenziale di Assistenza in capo alla Medicina Legale ovvero la attività di formazione, informazione, comunicazione in tema di bioetica, trapianti, responsabilità sanitaria, consenso al trattamento sanitario e sicurezza delle cure.
Tale attivita’ si configura in due fondamentali aspetti
1) Supporto all’Ufficio Legale aziendale nel contenzioso attivato dai cittadini in relazione a prestazioni fornite dalle strutture aziendali. Analisi del caso e delle relazioni/documentazione sanitaria acquisita ed eventuale visita medico legale agli asseriti danneggiati, redazione di relazione medico legale contenente indicazioni sulla causazione del danno e sulle specifiche responsabilità, con quantificazione del danno. Partecipazione al Comitato Valutazione Sinistri Aziendale in qualità di componente dello stesso. Proposte di definizione delle richieste di risarcimento di danni. Partecipazione ad eventuali sedute di mediazione innanzi agli Organismi di Mediazione ex D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, relative a casi di responsabilità sanitaria. Attività di consulente tecnico di parte nell’interesse dell’Azienda nelle controversie di responsabilità medica ed assistenza ad eventuali riscontri autoptici richiesti dall’Autorità Giudiziaria.
2) Ruolo di Risk Manager aziendale. Promozione della cultura della sicurezza anche attraverso un percorso di formazione esteso a tutti i professionisti sanitari sulle principali tematiche del clinical risk management. Definizione di strategia di prevenzione dell’errore ed implementazione della sicurezza del paziente, attraverso i principali strumenti di rilevazione degli eventi avversi e dei quasi eventi, analisi delle cause profonde, revisione casistica, audit. Adozione di un approccio sistemico alla gestione della sicurezza/rischio, favorendo l’integrazione delle politiche aziendali relative a sicurezza, qualità, governo clinico, comunicazione con i pazienti e gli operatori, ristoro dei danni. Proposta di azioni per ridurre incidenza e gravità di incidenti ed eventi avversi.
Considerata quindi la “specificita’” delle competenze dello Specialista Medico Legale nel contesto della complessa attivita’ delle Strutture Sanitarie Ospedaliere, appaiono decisamente inadeguate le recenti proposte di aggiornamento del dm 2/4/2015 n 70 espresse dal Ministero della Salute dalle quali emerge l’assenza di riconoscimento di quella specifica area “ medico legale che – di fatto- da sempre ha rappresentato un servizio fondamentale per l’Attivita’ Ospedaliera , soprattutto in merito alle esigenze di menagement del rischio clinico ai fini di tutela del Cittadino e degli stessi Operatori Sanitari
Si impone, pertanto, una attenta riflessione da parte del Ministero della Salute affinché sia autonomamente valorizzata e definita una specifica “area medico legale” – nel contesto della Struttura Ospedaliera- nell’interesse dell’Utente e della stessa Organizzazione Aziendale.
Dott. Enrico Pedoja
Segretario Nazionale SISMLA
Dott. Andrea Minarini
Vicesegretario Nazionale SISMLA (con delega alla attività sindacale per la Sanità Pubblica)